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condor sulle ande, perù 2005


questa sezione contiene la domande più ricorrenti, aiutateci ad aggiornarle! scrivete qui

scarica qui il conto energia aggiornato

D: perchè avete scelto la forma cooperativa?
R: la Costituzione italiana (art. 45) "riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata". Noi crediamo che l'economia debba essere governata con forme che abbiano processi decisionali condivisi e dove contano le persone prima di tutto. Nelle cooperative ogni persona conta indipendentemente dalla dimensione del capitale che ha investito.

D: cosa significa mutualità prevalente?
R: la nostra mutualità è prevalente perchè è la scelta più coerente con il modello cooperativo (ed è il motivo per cui la legge e il fisco le agevolano maggiornamente). Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci. Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti (art. 2514 c.c.): il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa perde il requisito di prevalenza della mutualità ove non rispetti per due esercizi consecutivi i criteri stabiliti dall'art. 2513 del codice civile.

D: retenergie può distribuire dividendi e/o remunerare strumenti finanziari ai soci cooperatori e/o sovventori?
R: sì, nei limiti fissati dalla legge (art. 2514 c.c. e art. 4 Legge n. 59/1992) e eventualmente dallo statuto. Sta poi all'Assemblea dei soci decidere se distribuire il dividendo monetariamente oppure destinare a capitale il dividendo stesso con un aumento gratuito di capitale, senza drenare in questo modo capitale alla cooperativa.

D: chi è il socio cooperatore?
R: il socio cooperatore è chi ha scambi mutualistici con la cooperativa: potrà esserlo l'utilizzatore dell'energia quando sarà possibile la vendita l'energia al socio, per la quale si dovrà aspettare di avere degli impianti operativi. Al momento sono soci cooperatori solo coloro che ne hanno seguito la nascita e lo sviluppo iniziale.

D: si può essere sia socio sovventore che socio cooperatore?
R: sì, il socio cooperatore può acquisire anche la qualità di socio sovventore e manterrà quindi due posizioni aperte presso la cooperativa. Nelle decisioni assembleari predomina la sua posizione di socio cooperatore.

D: cosa significa dire che le cooperative a differenza delle società di capitali sono società aperte?
R: significa che il capitale è variabile, cioè che la compagine sociale è aperta a chiunque sia in possesso dei requisiti per diventare socio e l’ammissione di nuovi soci non comporta modifica dell’atto costitutivo ma solo l'accettazione da parte del consiglio di amministrazione (principio della porta aperta).

D: come si interfaccia retenergie per mettere l'energia in rete?
R: dipende anche dal tipo di fonte di energia prodotta: se si parla di energia fotovoltaica è possibile ricevere il conto energia dallo stato e poi decidere di:  a) cedere l'energia in rete; b) vendere l'energia nella borsa elettrica. In questi due casi però non può essere poi venduta al socio; c) fare un contratto direttamente con un grossista di energia che si occupa del servizio di bilanciamento in rete e poi vendere l'energia prodotta ai soci (solo nell'ultimo caso si raggiunge lo scopo mutualistico dell'attività). In quest'ultimo caso si può ricevere o il contributo in conto energia o i Certificati Verdi, che vengono dati a chi produce energia rinnovabile (uno per ogni MWh prodotto).
Nel caso invece di altre fonti energetiche rinnovabili in alternativa al conto energia del fotovoltaico esiste la tariffa omnicomprensiva, che per impianti di potenza fino a 1 MW (0,2 MW per l'eolico), prevede un contributo comprensivo della valorizzazione dell'energia prodotta. Con questa procedura non si può vendere l'energia a chi si vuole, ma viene ritirata dal GSE. Oppure anche qui c'è la possibilità di ricevere i Certificati Verdi e gestire la vendita dell'energia.

D: quanto dura il mio investimento?
R: dipende dal piano di sviluppo attivo e che ho scelto, ha una scadenza prefissata, e al termine posso decidere se reinvestire o ritirare il capitale. Il rendimento dipende dall'insieme degli impianti operativi e dalla gestione della cooperativa nel suo insieme. Sovrana della destinazione dei rendimenti è l'Assemblea dei Soci. Leggi >> linee di sviluppo attive attualmente.

 

in evidenza

incentivi fotovoltaici 2010
È stato approvato ieri da Camera e Senato, il disegno di legge 2266-B che, oltre a disciplinare alcune questioni su tematiche energetiche e connesse alle fonti rinnovabili, conferma lavalidità degli incentivi fotovoltaici 2010 per gli impianti con fine lavori entro 31 dicembre (Qualenergia, Più tempo disponibile per il conto energia 2010). 
I soggetti proprietari dell’impianto dovranno comunicare la fine dei lavori all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) entro il 31 dicembre 2010. Questi impianti per poter usufruire delle tariffe incentivanti relative al 2010 dovranno però entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011 (Art. 1-septies). 
 

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